(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 46 del 31 dicembre 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Servizi istituzionali, generali e di gestione 
              e altre norme intersettoriali e contabili 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto
2020, n.  3  (Prime  misure  urgenti  per  far  fronte  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), e' inserito il seguente: 
  «3  bis.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   1,   con
deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli altri casi  in
cui il Presidente della Regione puo' disporre  che  la  seduta  della
Giunta regionale si svolga in modalita' telematica.». 
  2. Al comma 1 dell'articolo 56 bis della legge regionale  20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di  accesso),  dopo  le  parole  «non  e'
dovuta quando il  versamento  venga  effettuato»,  sono  inserite  le
seguenti: «con il sistema pagoPA». 
  3. Al'articolo 13 della legge regionale 30  dicembre  2020,  n.  26
(Legge di stabilita' 2021), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2 dopo le parole «emittenti televisive  e  radiofoniche
locali).» sono aggiunte le seguenti: «Le emittenti televisive  devono
altresi' essere risultate assegnatarie di capacita'  trasmissiva  per
l'area tecnica At06 Friuli Venezia Giulia in esito al bando di  gara,
pubblicato il 23  luglio  2021,  con  il  quale  il  Ministero  dello
Sviluppo Economico ha indetto la procedura per  la  formazione  delle
graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA).»; 
  b) alla lettera a) del comma  6  le  parole  «20  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «5 per cento».